Il Codice della
strada
Andare in bicicletta, in tutti i suoi ambiti (mezzo di trasporto, di svago, di sport) deve garantire la massima sicurezza, tanto più che essa, rispetto all' automobile, risulta più esposta e vulnerabile. E' fondamentale che da parte del ciclista maturi la consapevolezza del proprio ruolo d'utente stradale avente gli stessi diritti e doveri dell' automobilista. A questo proposito riportiamo i punti più importanti delle disposizioni previste nel nuovo Codice della Strada relativi alla bicicletta (chiamata velocipede)!
Art. 50
(Velocipedi)
Art. 68 (Caratteristiche costruttive
e funzionali
e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi).
Art. 182 (Circolazione dei
velocipedi)
Art. 377
(art. 182 Cod. Str.)
Circolazione dei velocipedi
| 1. | I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. |
| 2. | I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. |
Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi).
| 1. | I velocipedi devono essere
muniti di pneumatici, nonché:
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| 2. | I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1 "da mezz'ora dopo il tramonto del sole, a mezz'ora prima del suo sorgere. Nelle gallerie in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità".... | ||||||
| 3. | Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. | ||||||
| 4. | Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente. | ||||||
| 5. | I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento. | ||||||
| 6. | Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 36.360 a lire 145.440 | ||||||
| 7. | Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 66.600 a lire 242.400. | ||||||
| 8. | Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000 (40) (40/a). |
(40) Articolo così modificato,
con effetto dal 1° ottobre 1993, dall'art. 30, D.Lgs. 10 settembre 1993,
n. 360 (Gazz. Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(40/a) Con D.M. 22 dicembre 1998(Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
Art. 182 (Circolazione dei velocipedi)
| 1. | I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. |
| 2. | I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. |
| 3. | Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. |
| 4. | I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza. |
| 5. | È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5. |
| 6. | I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo. |
| 7. | Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età. |
| 8. | Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. |
| 9. | I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. |
| 10. | Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta. La sanzione è da lire sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6 (132) (132/a). |
(132) Articolo così modificato, con effetto
dal 1° ottobre 1993, dall'art. 96, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (Gazz.
Uff. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.).
(132/a) Con D.M. 22 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301) si è
provveduto, ai sensi dell'art. 195, comma terzo, al terzo aggiornamento biennale
della sanzione nella misura sopra riportata.
Art. 377 (art. 182 Cod. Str.) Circolazione dei velocipedi
| 1. | I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono (365). | ||||
| 2. | Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. | ||||
| 3. | In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. | ||||
| 4. | Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. | ||||
| 5. | Il trasporto di bambini fino ad otto
anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo
68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del
conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da
parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche
indicate all'articolo 225 e sono installate:
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| 6. | Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. | ||||
| 7. | Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. |
(365) Comma così modificato dall'art.
213, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).
(366) Comma così sostituito dall'art. 213, D.P.R. 16 settembre 1996,
n. 610 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).